• 7 Ottobre 2024 16:10

Tutela Sanitaria

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Norme generali

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l’altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI.
Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive.

Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:
a) Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 – “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;
b) Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. n.158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”); Decreto del Ministero della Salute dell’08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI. A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell’attività sportiva.

Visite mediche

 Attività agonistica
Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, li atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport. Per la partecipazione di persone NON tesserate a manifestazioni che, pur non agonistiche o di tipo ludico-motorio, sono caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, e patrocinate dal CSI, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, la certificazione medica deve essere quella prevista dall’art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, previa rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi, e redatta su apposito modello predefinito (allegato D allo stesso Decreto 24/04/2013).
 Attività non agonistica
 tesserati che svolgono attività sportive regolamentate
È sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla Pag. 30 pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:
– anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
– un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare;
– un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
– un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
N.B.: Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo.
– tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico
Non sono tenuti all’obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.
Rientrano in questo ambito tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, ad
esempio:
►TIR tiro (tiro a segno, tiro a volo)
►TAR tiro con l’arco
►BIL biliardo sportivo
►BOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato)
►BOW bowling
►BRI bridge
►DAM dama
►SCA scacchi
►GOL golf
►PSP pesca sportiva di superficie, ad eccezione della pesca d’altura

Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall’obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su elencate, quali:
– AER aeromodellismo
– ATM automodellismo
– AM corsi di attività motoria, in particolare rivolta alla terza età (es. ginnastica dolce, posturale, riabilitativa ecc.)
– AUT raduni auto storiche
– BUR burraco e CB Circoli Burraco
– CIN attività sportiva cinotecnica
– GM giochi motori
– LU attività ludica
– MGF minigolf
– MOT raduni moto d’epoca
– TP Giochi e Tradizioni Popolari
– CAM Gruppi di cammino
– BIG bigliardino
– YOG yoga
– Attività arbitrale a scarso o nullo impegno cardiovascolare
– Centri Estivi Ricreativi/Grest/Camp residenziali/ Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (NA)

Non sono sottoposti all’obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, anche per il tramite della Società o Associazione sportiva di affiliazione.

Validità del certificato medico di idoneità

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.
Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale esenzione) NON dipende dal codice attività segnalato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal tipo di attività effettivamente praticata dal tesserato. Ad esempio, un tesserato con codice AM (attività motoria) che nella realtà pratica GIN (attività di ginnastica), è comunque tenuto ad avere il certificato previsto per questa ultima attività.
Estensione garanzia infortuni ad infarto, ictus e gravi eventi cardiovascolari In via del tutto eccezionale, le polizze infortuni (in caso di morte di tesserato atleta) del CSI sono estese anche qualora essa sia diretta conseguenza di infarto cardiaco, ictus cerebrale emorragico, trombosi cerebrale, embolia o rottura di un aneurisma durante lo svolgimento dell’attività; queste evenienze, di norma, sono invece considerate condizioni patologiche derivanti da malattie preesistenti piuttosto che come conseguenze di infortunio sportivo. Tale estensione di garanzia, tuttavia, vige solo nel caso in cui il tesserato sia in possesso del previsto certificato medico attestante la idoneità alla pratica di attività sportiva. Essa è pertanto esclusa per i tesserati Non Atleti.